Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31208 - pubb. 15/05/2024

Legittimazione 'ad causam' e oneri di allegazione e prova di chi si qualifica erede dell'attore

Cassazione civile, sez. II, 18 Aprile 2024, n. 10519. Pres. Orilia. Est. Oliva.


Legittimazione "ad causam" - Qualità di erede dell'attore (o del convenuto) - Prova - Onere - Oggetto



In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. (massima ufficiale)




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