Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30939 - pubb. 29/03/2024

Provvedimento di trasmissione dell’atto al giudice dell’esecuzione sull’erroneo presupposto del mancato svolgimento della fase sommaria

Cassazione civile, sez. III, 10 Ottobre 2023, n. 28319. Pres. De Stefano. Est. Tatangelo.


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Proposizione nel corso del procedimento esecutivo - Svolgimento fase sommaria - Instaurazione della fase di merito con iscrizione a ruolo generale degli affari contenziosi civili - Provvedimento di trasmissione dell’atto al giudice dell’esecuzione sull’erroneo presupposto del mancato svolgimento della fase sommaria - Natura - Conseguenze



Il provvedimento con cui il giudice del merito di un'opposizione esecutiva disponga erroneamente la rimessione degli atti al giudice dell'esecuzione per lo svolgimento della fase sommaria, già regolarmente svoltasi, costituisce un atto meramente interno, preparatorio e organizzativo, insuscettibile di opposizione ex art. 617 c.p.c.; ne consegue che la parte o il giudice dell'esecuzione possono richiedere al presidente del tribunale di stabilire la definitiva assegnazione dell'affare, la quale, una volta disposta, onera il giudice incaricato di trattare la controversia nelle corrette forme, definendo il procedimento secondo la sua effettiva natura e l'oggetto, previa esatta qualificazione e idoneo inquadramento della domanda proposta (eventualmente, anche in contrasto con quanto ritenuto dal dirigente dell'ufficio ai fini dell'assegnazione). (massima ufficiale)




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