Codice Amministrazione Straordinaria
TITOLO II
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
CAPO II
ORGANI
Giudice delegato
1. Il giudice delegato adotta i provvedimenti di sua competenza con decreto.
2. I decreti sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti del giudice delegato al fallimento.