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Bail-in

Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 103

Contenuto dei piani di risoluzione di gruppo: regime transitorio

1. Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia previsti dall'articolo 8, comma 2, il contenuto dei piani di risoluzione di gruppo è disciplinato dal presente articolo.

2. Il piano di risoluzione di gruppo:

a) indica le azioni di risoluzione da avviarsi con riguardo alle singole componenti del gruppo, anche mediante azioni coordinate di risoluzione nei confronti di più componenti;

b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione possono essere applicati ed esercitati in maniera coordinata nei confronti delle componenti del gruppo stabilite nell'Unione europea, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di componenti del gruppo o da singole sue componenti, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;

c) nel caso di un gruppo che comprende componenti stabilite in Stati terzi, definisce opportune intese per la cooperazione e il coordinamento con le autorità pertinenti di tali Stati e le implicazioni nell'Unione europea della risoluzione delle componenti stabilite in Stati terzi;

d) indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per agevolare la risoluzione del gruppo quando di questa ricorrono i presupposti;

e) indica le modalità di finanziamento delle azioni di risoluzione del gruppo e, qualora siano necessari interventi di finanziamento, espone i criteri per la ripartizione dell'onere del finanziamento tra le varie fonti di finanziamento presenti nei diversi Stati membri. Il piano non presuppone alcuno dei seguenti interventi:

i) sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai fondi di risoluzione;

ii) assistenza di liquidità di emergenza della banca centrale; oppure

iii) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

3. Il piano contiene inoltre le ulteriori informazioni richieste dalla Banca d'Italia o da regolamenti della Commissione Europea.

4. Esso è redatto sulla base di valutazioni eque e prudenti; tiene conto, tra l'altro, dell'articolo 85, comma 4, e dell'impatto potenziale della risoluzione sulla stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri interessati.