Bail-in


Titolo III
MISURE PREPARATORIE

Capo II
Risolvibilità

Art. 14
Rimozione degli impedimenti alla risolvibilità di banche non facenti parte di un gruppo

1. Se, a seguito della valutazione effettuata conformemente all'articolo 12, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilità di una banca, la Banca d'Italia ne dà comunicazione alla banca stessa, alla Banca Centrale Europea se questa è l'autorità competente, nonchè alle autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. In caso di gruppo, si procede a norma dell'articolo 15.

2. Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della comunicazione, la banca propone misure per superare gli impedimenti. Le misure sono approvate se ritenute adeguate e dell'approvazione è data comunicazione alla banca. In caso contrario, la Banca d'Italia indica alla banca, direttamente o per il tramite della Banca Centrale Europea quando questa è l'autorità competente, le misure alternative da adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi 1 e 2. Esse sono individuate tenuto conto del possibile impatto degli impedimenti sulla stabilità finanziaria e dell'effetto delle misure alternative sull'attività della banca, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire al sistema economico, nonchè sul mercato interno dei servizi finanziari e sulla stabilità finanziaria di altri Stati membri e dell'Unione. La banca propone entro un mese un piano per conformarsi ad esse.