Bail-in
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI
Capo II
Riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale
Art. 29
Riduzione o conversione
1. La riduzione o la conversione è disposta dalla Banca d'Italia.
2. Si applicano gli articoli 55, 57, e 59 e, anche ai fini della realizzazione di operazioni di capitalizzazione con l'intervento di soggetti terzi, 58.
3. L'importo della riduzione o della conversione è determinato nella misura necessaria per coprire le perdite e assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, come quantificata nella valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II. Se la valutazione è provvisoria e gli importi della riduzione o della conversione in essa indicati risultano superiori a quelli risultanti dalla valutazione definitiva, l'importo della riduzione o della conversione può essere ripristinato per la differenza.
4. Nei casi previsti dall'articolo 28, comma 2, il valore delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale emessi da una società controllata e computabili nei fondi propri su base consolidata non può essere ridotto in misura maggiore o essere convertito a condizioni meno favorevoli per il suo titolare rispetto alla misura della riduzione di valore o alle condizioni di conversione degli strumenti dello stesso rango emessi dalla capogruppo o dalla società posta al vertice del gruppo soggetto a vigilanza consolidata e computabili nei fondi propri su base consolidata.