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Bail-in

Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo VI
Gruppi con componenti aventi sede legale o stabilite in altri Stati membri

Art. 73

Scambio di informazioni

1. La Banca d'Italia, quando è autorità di risoluzione di gruppo, coordina il flusso delle informazioni rilevanti tra le autorità di risoluzione interessate. In particolare, trasmette tempestivamente alle autorità di risoluzione degli altri Stati membri le informazioni rilevanti ai fini dello svolgimento dei compiti del collegio di risoluzione.

2. Nel caso siano richieste informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un'autorità di risoluzione di uno Stato terzo, la trasmissione ai sensi del comma 1 è effettuata solo in presenza del consenso espresso di detta autorità.