Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio
CAPO V
Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi

Art. 150
Separazione personale

I. È ammessa la separazione personale dei coniugi.

II. La separazione può essere giudiziale o consensuale.

III. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.