Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XX
Dell'assicurazione
SEZIONE III
Dell'assicurazione sulla vita
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XX
Dell'assicurazione
SEZIONE III
Dell'assicurazione sulla vita
Art. 1923
Diritti dei creditori e degli eredi
I. Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
II. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.