Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XXVI
Della cessione dei beni ai creditori
I. Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno.
II. Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.