Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE III
Della colonia parziaria

Art. 2165
Durata

I. La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.

II. Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni.