Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO III
Del lavoro autonomo
CAPO II
Delle professioni intellettuali

Art. 2233
Compenso

I. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice[, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene] (1).

II. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

III. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.

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(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.