Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO II
Delle prove
CAPO II
Della prova documentale
SEZIONE I
Dell'atto pubblico

Art. 2699
Atto pubblico

I. L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.