Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO II
Delle persone giuridiche
CAPO II
Delle associazioni e delle fondazioni
Delle persone e della famiglia
TITOLO II
Delle persone giuridiche
CAPO II
Delle associazioni e delle fondazioni
Art. 27
Estinzione della persona giuridica
I. Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
II. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.