Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO IX
Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio (1)
CAPO I
Dei diritti e doveri del figlio (2)
Art. 320
Rappresentanza e amministrazione
I. I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale (3), rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione (4) in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
II. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316.
III. I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
IV. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
V. L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.
VI. Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale (3), o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale (3), il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale (3), la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.
(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».
(2) Capo inserito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154.
(3) L'art. 44, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito, con effetto dal 7 febbraio 2014, alla parola «potestà», le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013.
(4) L'art. 44, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014, dopo le parole: «i figli nati e nascituri» ha inserito le parole: «, fino alla maggiore età o all'emancipazione».
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO IX
Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio (1)
CAPO I
Dei diritti e doveri del figlio (2)
Art. 320
Rappresentanza e amministrazione
I. I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
II. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316.
III. I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
IV. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
V. L’esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l’autorizzazione del giudice tutelare. (3)
VI. Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.
(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».
(2) Capo inserito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154.
(3) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.