Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XIII
Degli alimenti

Art. 438
Misura degli alimenti

I. Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

II. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.

III. Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.