Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO III
Della capacità di ricevere per testamento
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO III
Della capacità di ricevere per testamento
Art. 599
Persone interposte
I. Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome di interposta persona.
II. Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace.