Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Strumenti di regolazione della crisi
Capo III
Concordato preventivo
Sezione V
Voto nel concordato preventivo
Art. 108
Ammissione provvisoria dei crediti contestati
1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio.
2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.
Relazione illustrativa
La norma ribadisce e precisa la regola, già espressa dall’art. 176 del r.d. n.267/1942, secondo la quale i provvedimenti assunti dal giudice delegato in ordine alla sussistenza, ammontare e rango dei crediti eventualmente contestati, hanno efficacia solo ai fini dell’ammissione al voto, essendo per contro rimesso al giudice ordinario statuire sul diritto al riparto.
Ne consegue che le opposizioni ai provvedimenti del giudice delegato di esclusione dal voto, incidendo solo sull’approvazione della proposta, debbono essere decise in sede di omologazione e unicamente nel caso in cui l’ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione della maggioranza.
Si applica la medesima disciplina in caso di rinuncia al privilegio da parte di un creditore. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo III
Concordato preventivo
Sezione V
Voto nel concordato preventivo
Art. 108
Ammissione provvisoria dei crediti contestati
1. Il giudice delegato puo' ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che cio' pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza e sulla collocazione dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio. La decisione e' comunicata ai sensi dell'articolo 107, comma 7. In mancanza, i creditori sono ammessi al voto sulla base dell'elenco dei creditori di cui all'articolo 107, comma 3, fatto salvo il diritto di proporre opposizione all'omologazione (2).
2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.
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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
(2) Comma così sostituito dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.