Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione V
Voto nel concordato preventivo

Art. 111
Mancata approvazione del concordato

1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 1.



Relazione illustrativa
L’art. 111 disciplina gli adempimenti in esito all’accertamento della mancata approvazione del concordato. Il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 2) : dunque, in presenza della relativa istanza e verificata la ricorrenza dei relativi presupposti, apre con sentenza la liquidazione giudiziale. Il testo integrale della Relazione illustrativa

TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo III
Concordato preventivo

Sezione V
Voto nel concordato preventivo


Art. 111
Mancata approvazione del concordato

1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce [...] (2) al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 1, salvo che il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 110, comma 2, richieda l'omologazione o presti il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2 (2).

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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 25, comma 4 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha soppresso la parola: «immediatamente» e dopo le parole: «articolo 49, comma 1» ha inserito le seguenti: «, salvo che il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 110, comma 2, richieda l'omologazione o presti il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2».
(*) Le modifiche di cui alle note (1) (2) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.