Codice della Crisi e dell'Insolvenza TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo III
Concordato preventivo
Sezione VI
Omologazione del concordato preventivo
1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Relazione illustrativa
L’art. 117 è l’esatta riproduzione dell’art. 184 r.d. n.267/1942 e ribadisce che tutti i creditori per titolo anteriore alla pubblicazione domanda sono vincolati al concordato, che essi conservano impregiudicati i loro diritti nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, che il concordato di società con soci illimitatamente responsabili ha efficacia anche nei confronti di questi ultimi, con la precisazione che -salvo patto contrario- se i soci hanno prestato autonoma garanzia continuano a rispondere integralmente per tale diverso titolo.
Il testo integrale della Relazione illustrativa