Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

Art. 130
Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore

1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società.

2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione.

3. Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso.

4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

5. Se il debitore insolvente è una società o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. Se la società o l'ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresi' riferire sulla natura dei rapporti con le altre società o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.

6. Quando non si fa luogo all'accertamento del passivo ai sensi dell'articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e 5 è depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero.

8. Il giudice delegato dispone la secretazione delle parti relative alla responsabilità penale del debitore e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonchè alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del debitore.

9. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.



Relazione illustrativa
L’esigenza di consentire un costante esercizio della vigilanza e del controllo da parte del giudice delegato e del comitato dei creditori, e ragioni di trasparenza e informazione dei creditori e di qualunque interessato, costituiscono la ratio della disciplina dell’art. 130 che, in una linea di sostanziale continuità con l’art. 33 della l. fall., detta gli obblighi informativi del curatore, sia quelli da adempiersi in determinate fasi della procedura che quelli periodici.
La prima relazione deve essere presentata al giudice delegato entro trenta giorni dalla data di apertura della procedura e deve contenere l’informazione circa gli accertamenti compiuti, e quanto è stato accertato sulle cause dell’insolvenza nonché sull’eventuale responsabilità del debitore, degli amministratori o degli organi di controllo.
In previsione della redazione della relazione, la disposizione richiede un approfondimento particolare, oltre alla segnalazione della circostanza al pubblico ministero, se il debitore non ha depositato, come invece prescrive l’art. 49, comma 3, lett. c), copia dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori oppure se le scritture contabili sono incomplete o inattendibili. In presenza di tali carenze, il curatore, oltre ad accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, deve reperire la documentazione idonea a ricostruire la situazione economica e finanziaria dell’impresa acquisendo, con l’autorizzazione del giudice, tutti i dati, le informazioni e la documentazione indicati dalla norma.
Un’ulteriore informativa, oltre a quella necessariamente parziale di cui sopra, deve essere trasmessa dal curatore entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e quindi in esito alla formazione di un quadro sufficientemente esaustivo dell’indebitamento complessivo e delle cause dello stesso.
In particolare, il curatore deve riferire in modo particolareggiato in ordine alla sussistenza della responsabilità del debitore o di terzi, evidenziando tutti gli elementi informativi acquisiti e rilevanti ai fini delle indagini preliminari in sede penale con riferimento ai reati di cui al Titolo IX.
Se si tratta di società, la relazione deve esprimersi sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, nonché dei soci e di terzi e, nel caso in cui la società o l’ente faccia parte di un gruppo, è previsto che il curatore relazioni anche sulla natura dei rapporti con le altre società o enti, allegando le informazioni raccolte sulle responsabilità di questi ultimi, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.
Nei casi in cui, in conseguenza della previsione di insufficienza realizzo, non si fa luogo all’accertamento del passivo, la relazione integrativa deve essere depositata entro centottanta giorni dalla apertura delle procedura di liquidazione giudiziale.
Copia delle relazioni sono trasmesse al pubblico ministero entro cinque giorni dal deposito.
A tutela della segretezza delle indagini penali, con provvedimento del giudice delegato, sono segretate le parti della relazione che contengono informazioni riguardanti la responsabilità penale del debitore, degli amministratori, degli organi di controllo o di terzi. A tutela della riservatezza del debitore sono altresì secretate le circostanze irrilevanti ai fini della procedura o che attengono alla sua sfera personale.
Per finalità di trasparenza del suo operato e per informazione dei creditori, oltre alle relazioni collegate a specifici momenti procedurali, il curatore è tenuto a presentare al giudice delegato relazioni periodiche, la prima entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e le altre ogni sei mesi, riferendo in ordine all’attività compiuta e su eventuali ulteriori informazioni raccolte dopo il deposito delle prime due relazioni particolari.
Alle relazioni devono essere allegati il conto della gestione e gli estratti del conto della procedura relativi ai diversi periodi.
La relazione e la documentazione sono trasmessi in copia al comitato dei creditori che nei quindici giorni successivi può formulare osservazioni; nello stesso termine analoga facoltà hanno i singoli componenti.
Entri i quindici giorni successivi, copia della relazione e i suoi allegati, unitamente alle eventuali osservazioni sono trasmessi tramite PEC al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. Il testo integrale della Relazione illustrativa

TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti


Art. 130
Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore

1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilita' del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della societa'.

2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2, il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), puo' chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione (2).

3. Il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso.

4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilita' del debitore o di altri e su quanto puo' interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. Il curatore allega alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, nonche' il rendiconto di gestione di cui all'articolo 2487-bis del codice civile, evidenziando le rettifiche apportate (3).

5. Se il debitore insolvente e' una societa' o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilita' degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla societa'. Se la societa' o l'ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresi' riferire sulla natura dei rapporti con le altre societa' o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilita', avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.

6. Quando non si fa luogo all'accertamento del passivo ai sensi dell'articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e 5 e' depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero.

8. Il giudice delegato dispone la secretazione delle parti relative alla responsabilita' penale del debitore e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonche' alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del debitore.

9. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attivita' svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati e' trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, e' trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
(2) Comma così modificato dall'articolo 19, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.
(3) Comma così modificato dall'articolo 19, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.