Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti


Art. 133
Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore

1. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

2. Se il reclamo è accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.

3. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



Relazione illustrativa
Per ragioni di omogeneità con la materia relativa al curatore trattata negli articoli precedenti e in quelli seguenti, la disciplina del reclamo avverso gli atti e le omissioni di tale organo della procedura viene inserita in una norma autonoma rispetto a quella che tratta analogo argomento con riferimento agli atti del comitato dei creditori.
Legittimati attivamente sono il comitato dei creditori, il debitore ed ogni altro interessato.
Il reclamo deve essere presentato con ricorso al giudice delegato entro il termine perentorio di otto giorni dalla conoscenza dell’atto. Se oggetto del reclamo è una condotta omissiva, deve essere inviata al curatore una diffida ad adempiere contenente l’indicazione di un termine entro il quale provvedere e il reclamo deve essere presentato entro otto giorni dalla scadenza di detto termine.
Il reclamo può essere proposto solo per violazione di legge, con esclusione, dunque, del sindacato di merito.
Il procedimento è deformalizzato, salvo il rispetto del contraddittorio, e la decisione del giudice delegato deve intervenire entro quindici giorni dal deposito del ricorso.
L’accoglimento del reclamo obbliga il curatore ad uniformarsi al decisum.
Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo al tribunale concorsuale con il procedimento di cui all’art. 124. Il testo integrale della Relazione illustrativa