Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

Art. 140
Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti

1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.

2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purchè sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.

4. In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il Giudice delegato.

5. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma 4 gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa l'autorizzazione del giudice delegato.

6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 139, comma 3.

7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.

8. L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all'immediata sostituzione dei componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.



Relazione illustrativa
La norma disciplina le funzioni del comitato dei creditori, le modalità con cui si esprime, i criteri della loro responsabilità e l’azione volta ad accertarla.
Il ruolo fondamentale del comitato dei creditori è quello di vigilare sull’operato del curatore e di autorizzarne gli atti laddove previsto. Il comitato esprime altresì pareri quando la legge lo prevede ma anche ogni volta che ne facciano richiesta il giudice delegato e il curatore.
Il comitato è convocato dal presidente ogni volta che è richiesta una sua deliberazione e comunque quando lo richiede almeno un terzo dei suoi componenti.
Le deliberazioni del comitato, che debbono essere concisamente motivate, sono prese a maggioranza nel termine massimo di quindici giorni da quando la richiesta è pervenuta al presidente e al voto si può pervenire sia in riunioni collegiali che attraverso consultazioni telematiche a condizione che sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto (ad esempio: verbalizzazione o fonoregistrazione della videoconferenza).
Come disposizione di chiusura, è previsto che se il comitato non può essere costituito per insufficienza del numero o indisponibilità dei creditori, se quello costituito è inerte o per qualsiasi ragione non funziona oppure se c’è urgenza di deliberare provvede il giudice delegato.
Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza si prevede che il comitato, ma anche ciascuno dei suoi componenti, possa ispezionare le scritture contabili e di documenti della procedura nonché chiedere notizie e chiarimenti al curatore.
In caso di mancata costituzione o di mancato funzionamento del comitato, gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa autorizzazione del giudice delegato.
Il comma 7 regola la responsabilità dei componenti il comitato dei creditori, e la conforma, come già l’art. 41 del r.d. n.267 del 1942, a quella prevista per i sindaci dall’art. 2407 commi 1 e 3 del codice civile, a mente del quale sussiste l’obbligo di adempiere ai doveri propri della funzione con la diligenza del mandatario (e quindi la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l’eventuale colpa deve essere valutata con minor rigore se l’incarico è gratuito), e di conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui si ha conoscenza per ragione dell’ufficio. Non viene invece richiamato anche il comma 2 e quindi non sussiste la responsabilità per omessa vigilanza che, nella fattispecie, comporterebbe l’obbligo di attivarsi per verificare l’assenza di condotte dannose da parte del curatore.
L’azione di responsabilità nei confronti dei componenti il comitato può essere proposta dal curatore nel corso della procedura, e il giudice delegato, allorquando concede l’autorizzazione ad agire, provvede alla sostituzione dei componenti nei cui confronti è rivolta l’azione.
Il testo integrale della Relazione illustrativa

TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti


Art. 140
Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti

1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.

2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purchè sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto. Quando il comitato è chiamato a esprimere pareri non vincolanti, il parere si intende favorevole se non viene comunicato al curatore nel termine di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente, o nel diverso termine assegnato dal curatore in caso di urgenza. (2)

4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, terzo periodo, in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, oppure in caso di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato. (3)

5. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma 4 gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa l'autorizzazione del giudice delegato.

6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 139, comma 3.

7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.

8. L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all'immediata sostituzione dei componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».
(2) L’art. 29, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha aggiunto al comma 3, dopo il secondo periodo, in fine, il seguente: «Quando il comitato è chiamato a esprimere pareri non vincolanti, il parere si intende favorevole se non viene comunicato al curatore nel termine di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente, o nel diverso termine assegnato dal curatore in caso di urgenza.».
(3) Comma sostituito dall’art. 29, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «4. In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il Giudice delegato.».
(*) Le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.