Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione III
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori
Art. 160
Creditore di piu' coobbligati solidali
1. Il creditore di piu' coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.
2. Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.
(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
Relazione illustrativa
Gli artt. 160, 161 e 162 attengono alla disciplina dell’ammissione e del soddisfacimento del credito nei confronti di più coobbligati in solido in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno o più di questi. Non vi è alcuna sostanziale novità rispetto agli articoli 61, 62 e 63 della vigente l. fall., come già interpretati dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
La prima disposizione prevede il diritto del creditore di più coobbligati in solido di essere ammessi al passivo per l’intero valore del credito (capitale e accessori) nella liquidazione giudiziale di ciascuno dei debitori fino all’integrale soddisfacimento, essendo ciascuno di questi debitore per l’intero.
Al fine di evitare che il regresso esercitato da un condebitore nei confronti di un altro comporti, oltre alla duplicazione della pretesa, una diminuzione delle possibilità di soddisfacimento del creditore, la relativa domanda può essere proposta solo dopo l’integrale soddisfacimento di quest’ultimo.
Il testo integrale della Relazione illustrativa