Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Liquidazione giudiziale
Capo II
Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale
Art. 198
Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio
1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonchè l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.
2. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal debitore nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati dal debitore a norma dell'articolo 39.
Relazione illustrativa
L’articolo in esame disciplina la formazione degli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e la redazione del bilancio dell’ultimo esercizio senza sostanziali modifiche rispetto all’art. 89 l.f.. Il testo integrale della Relazione illustrativa
Liquidazione giudiziale
Capo II
Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale
Art. 198
Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio
1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che puo' raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonche' l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilita' del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.
2. Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione provvede il curatore. Il curatore inoltre apporta le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2490 del codice civile (1).
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(1) Comma così sostituito dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo II
Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale
Art. 198
Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio
1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che puo' raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonche' l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilita' del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati nel fascicolo informatico (2).
2. Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale [...] (3). Il curatore può apportare (4) le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2490 del codice civile.
(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».
(2) L’art. 33, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 1 le parole: «sono depositati in cancelleria» con le seguenti: «sono depositati nel fascicolo informatico».
(3) L’art. 33, comma 1, lettera b), numero 1) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha soppresso al comma 2 le parole: «; in mancanza, alla redazione provvede il curatore».
(4) L’art. 33, comma 1, lettera b), numero 2) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 2 le parole: «inoltre apporta» con le seguenti: «può apportare».
(*) Le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.