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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo IV
Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 213

Programma di liquidazione

1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione e lo trasmette al giudice delegato ai fini di cui al comma 7 (2). Il comitato dei creditori può proporre modifiche al programma presentato. (3) Il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.

2. Il curatore, fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 3, e previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appare manifestamente non conveniente. (4) In questo caso, il curatore notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.

3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresi', indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.

4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorchè relativi a singoli rami dell'azienda, nonchè le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

5. Nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro otto mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al primo e secondo periodo senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore. (5).

6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione. Prima della approvazione del programma, il curatore puo' procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se gia' nominato, solo quando dal ritardo puo' derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.

7. Il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.

8. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere i cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di particolare complessità o difficoltà delle vendite, questo termine può essere differito dal giudice delegato. (6)

9. Quando il curatore ha rispettato i termini, originari o differiti, di cui al comma 5, secondo periodo, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione. (7)

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».
(2) L’art. 35, comma 1, lettera a), numero 1) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 1 le parole: «da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori» con le seguenti: «e lo trasmette al giudice delegato ai fini di cui al comma 7.
(3) Periodo inserito dall'art. 35, comma 1, lettera a), numero 2) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
(4) Periodo sostituito dall’art. 35, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente.».
(5) Periodi sostituiti dall’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. I periodi sostituiti recitavano: «Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal giudice delegato.».
(6) Comma sostituito dall’art. 35, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «8. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione di cui al comma 5 senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore.».
(7) Comma sostituito dall’art. 35, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «9. Se il curatore ha rispettato i termini di cui al comma 5, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione.».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.