Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi
Capo IV
Misure premiali
Art. 24
Tempestività dell'iniziativa
1. Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 25, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:
a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.
2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui all'articolo 17 attesta l'esistenza dei requisiti di tempestività previsti dal presente articolo.
Relazione illustrativa
Al fine di assicurare la rilevazione tempestiva delle situazioni di crisi d’impresa il legislatore ha previsto l’integrazione del sistema delle misure d’allerta, incentrate sulle segnalazioni degli organi di controllo interno e dei creditori pubblici qualificati, con un sistema di misure premiali a favore degli imprenditori che di propria iniziativa presentino tempestivamente istanza di composizione assistita della crisi all’organismo di cui all’articolo 19, o direttamente domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
L’articolo 24 definisce il presupposto della tempestività dell’iniziativa individuando a contrario i casi in cui l’iniziativa deve ritenersi tardiva.
In questa prospettiva sono stati selezionati come indicatori di crisi più significativi i ritardi nei pagamenti di salari e stipendi e dei debiti verso fornitori nonché il superamento degli indici di bilancio elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ai sensi dell’articolo 13, comma 2.
Per le due tipologie di crediti sono stabiliti diversi parametri quantitativi e temporali per determinare la decorrenza del termine di sei mesi oltre il quale l’iniziativa dell’imprenditore non è più tempestiva ai fini dell’accesso alle misure premiali:
per salari e stipendi, un ammontare di debiti scaduti superiore alla metà del complessivo monte salari mensile e il protrarsi dell’inadempimento per sessanta giorni;
per i debiti verso fornitori un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti e il protrarsi dell’inadempimento per centoventi giorni.
Con riferimento al superamento degli indici di bilancio, il termine dei sei mesi decorre dall’ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi.
Per agevolare l’accertamento della sussistenza del presupposto della tempestività e consentire al debitore di avvalersene nell’ambito di eventuali procedimenti penali, è previsto che la tempestività possa essere certificata dal presidente del collegio di cui all’articolo 17.
Va richiamata l’importante disposizione contenuta nell’art. 354 che prevede un meccanismo di revisione dei presupposti della tempestività dell’iniziativa ai fini delle misure premiali di natura fiscale, dapprima entro due anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente almeno ogni tre anni. Tale adeguamento avviene anche sulla base dei dati elaborati dall’Osservatorio permanente istituito con il compito, tra l’altro, di monitorare l’andamento delle misure di allerta e di proporre le eventuali modifiche normative necessarie a migliorarne l’efficienza. Il testo integrale della Relazione illustrativa
Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi (1)
Capo I
Composizione negoziata della crisi (2)
Art. 24
Conservazione degli effetti (3)
1. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell'articolo 64-bis omologato, l'apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies omologato.
2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 166, comma 2, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purche' coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.
3. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 165 e 166 se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 21, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 22.
4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilita' dell'imprenditore per gli atti compiuti.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3, e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 17, comma 5, purche' non siano state effettuate le iscrizioni previste dall'articolo 21, comma 4. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano inoltre ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 22.
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(1) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n.
83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte
prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(2) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n.
83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte
prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(3) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n.
83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte
prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
TITOLO II
Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi
Capo I
Composizione negoziata della crisi
Art. 24
Conservazione degli effetti
1. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti anche (1) se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell'articolo 64-bis omologato, l'apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies omologato.
2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 166, comma 2, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purche' coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.
3. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 165 e 166 se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 21, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 22.
4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilita' dell'imprenditore per gli atti compiuti.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3, e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 17, comma 5, purche' non siano state effettuate le iscrizioni previste dall'articolo 21, comma 4. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano inoltre ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 22.
(1) L’art. 5, comma 10 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito dopo le parole: «conservano i propri effetti» la seguente: «anche». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.