Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi (1)
Capo III
Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilita' del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione (2)
Art. 25-decies
Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari (3)
1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
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(1) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n.
83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte
prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(2) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n.
83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte
prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(3) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n.
83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte
prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
TITOLO II
Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi
Capo III
Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilita' del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione
Art. 25-decies
Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari
1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti (1), ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
(1) L’art. 7, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito le parole: «comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti» con le seguenti: «comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.