Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi (1)
Capo III
Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilita' del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione (2)
Art. 25-octies
Segnalazione dell'organo di controllo (3)
1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione e' motivata, e' trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilita' prevista dall'articolo 2407 del codice civile.
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(1) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n.
83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte
prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(2) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n.
83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte
prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(3) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n.
83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte
prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
TITOLO II
Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi
Capo III
Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilita' del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione
Art. 25-octies
Segnalazione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale (1)
1. L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 (2). La segnalazione e' motivata, e' trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione. (3)
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(1) L’art. 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha aggiunto alla rubrica, dopo le parole: «Segnalazione dell'organo di controllo», in fine, le seguenti: «e del soggetto incaricato della revisione legale».
(2) Periodo sostituito dall’art. 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il periodo sostituito recitava: «L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17.».
(3) Comma sostituito dall’art. 7, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilita' prevista dall'articolo 2407 del codice civile.».
(*) Le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.