Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato

Art. 269
Domanda del debitore

1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.

2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.



Relazione illustrativa
Al fine di contenere i costi della procedura, è previsto che la presentazione del ricorso contenente la domanda di liquidazione sia effettuata personalmente dal debitore, senza il patrocinio di un legale, in quanto l’assistenza è assicurata dall’intervento obbligatorio dell’organismo di composizione della crisi disciplinato dal D.M. Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 (OCC), che, in persona del gestore della crisi, deve redigere una relazione, da allegarsi al ricorso, in cui espone la situazione economico finanziaria del debitore (dalla quale deve risultare la sussistenza dello stato di crisi o insolvenza) ed esprime una valutazione sull’attendibilità della documentazione fornita dal debitore. E’ compito esclusivo dell’OCC, entro sette (termine così allineato a quanto previsto per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e per il concordato minore) giorni dal conferimento dell’incarico da parte del debitore, finalizzato al deposito del ricorso, darne notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, compresi quelli degli enti locali, competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore. La disposizione è volta a consentire agli uffici di predisporre tempestivamente la documentazione necessaria per far valere eventuali crediti nella liquidazione e a far conoscere la situazione debitoria all’OCC, in modo che l’organismo ne possa tener conto nella redazione della relazione. Il testo integrale della Relazione illustrativa

TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato


Art. 269
Domanda del debitore

1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.

2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo. (2)

3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

____________________
(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».
(2) L’art. 41, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 2 le parole: «la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.» con le seguenti: «la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.».
(*) Le modifiche di cui alle note (1) (2) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.