Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO III
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo II
Competenza

Art. 27
Competenza per materia e per territorio

1. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.

2. Per i procedimenti di regolazione della crisi odell'insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

a) per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;

b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;

c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.



Relazione illustrativa
La competenza per i procedimenti di accertamento della crisi e dell’insolvenza è sempre attribuita al tribunale, che è dunque competente per materia rispetto ad altri organi della giurisdizione ordinaria. Allo stesso tribunale è attribuita la cognizione delle azioni che derivano dalla procedura, come attualmente prevede l’art. 24 della legge fallimentare.
Inoltre, in attuazione di uno specifico principio di delega (art. 2, comma 1, lettera n), è previsto che per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione sia competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168; per tutti gli altri procedimenti e per le controversie che ne derivano è competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.
Si stabilisce, inoltre, come previsto dall’art. 2, comma 1, lett. f), della legge delega, che la competenza spetta al tribunale del luogo ove si trova il centro degli interessi principali del debitore, definito nella stessa norma tenuto conto della categoria di appartenenza del debitore e individuato, in una prospettiva di semplificazione, attraverso il ricorso a presunzioni assolute. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO III
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo II
Competenza

Art. 27
Competenza per materia e per territorio (1)

1. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione e' competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese e' individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.

2. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano e' competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

a) per la persona fisica esercente attivita' impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale;

b) per la persona fisica non esercente attivita' d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non e' in Italia, la competenza e' del Tribunale di Roma;

c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attivita' impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.



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(1) Il presente articolo entra in vigore il 1° settembre 2021, ad eccezione del comma 1, che entra in vigore il 16 marzo 2019 (cfr. art. 389, comma 2)
TITOLO III
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo II
Competenza

Art. 27

Competenza per materia e per territorio


1. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza (2) e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione e' competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese e' individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.

2. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza (3) diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano e' competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

a) per la persona fisica esercente attivita' d’impresa (4), con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale;

b) per la persona fisica non esercente attivita' d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non e' in Italia, la competenza e' del Tribunale di Roma;

c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attivita' d’impresa (4), con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.

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(1) L’art. 7 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole «Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza» con le seguenti: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 9, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole «di regolazione della crisi o dell'insolvenza» con le seguenti: «di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza»
(3) L’art. 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole «di regolazione della crisi o dell'insolvenza» con le seguenti: «di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza»
(4) L’art. 9, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole «attività impresa» con le seguenti: «attività d’impresa»

TITOLO III
Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo II
Competenza


Art. 27
Competenza per materia e per territorio

1. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria (2) e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione e' competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese e' individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.

2. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano e' competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

a) per la persona fisica esercente attivita' d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale;

b) per la persona fisica non esercente attivita' d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non e' in Italia, la competenza e' del Tribunale di Roma;

c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attivita' d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.

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(1) L’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del titolo III con la seguente: «Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 9, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito, nel comma 1, le parole «alle imprese in amministrazione straordinaria» con le seguenti: «alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria».
(*) Le modifiche di cui alle note (1) (2) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.