Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo X
Esdebitazione

Sezione I
Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata

Art. 281
Procedimento

1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.

2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore dà atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.

4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.

5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.

6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.



Relazione illustrativa
L’articolo 281 disciplina il procedimento per la pronuncia dell’esdebitazione e chiarisce in relazione a quali crediti la stessa opera.
Quanto al procedimento, la pronuncia può intervenire o contestualmente al decreto di chiusura della procedura – se non sono ancora decorsi tre anni dalla data in cui la stessa è stata aperta, ed anche se proseguono i giudizi e le operazioni come previsto dall’articolo 289 – oppure, se tale lasso temporale è già trascorso e la procedura è ancora pendente, quando il debitore ne fa istanza.
Prima di provvedere il tribunale deve sentire gli organi della procedura; ai fini del giudizio da esprimere, si pone a carico del curatore l’obbligo di indicare nei rapporti riepilogativi semestrali, anche in negativo, la sussistenza delle condotte e dei fatti rilevanti per l’esdebitazione.
Il terzo comma dispone che il decreto con il quale il tribunale pronuncia sull’esdebitazione sia comunicato agli organi della procedura, al debitore, al pubblico ministero e (solo) ai creditori non integralmente soddisfatti (quelli integralmente soddisfatti essendo privi di interesse), i quali possono proporre reclamo. Il termine per il reclamo è di trenta giorni, come previsto anche per l’esdebitazione di diritto e come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere.
Gli ultimi due commi disciplinano il rapporto tra esdebitazione e diritti dei creditori in relazione alle utilità che pervengono dopo la chiusura della procedura, in esito ai giudizi o alle operazioni che proseguono anche dopo la chiusura stessa.
In applicazione del principio secondo il quale i creditori partecipano al riparto di quanto ricavato dalla liquidazione di beni – e quindi anche dei diritti compresi nel patrimonio del debitore al momento dell’apertura della liquidazione, o pervenuti nel corso della stessa – le utilità materialmente acquisite dopo la chiusura, ma in forza di diritti preesistenti nel patrimonio del debitore, devono essere oggetto di riparto, incidendo l’esdebitazione unicamente sulla quota di credito eventualmente residuata al riparto integrativo. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo X
Esdebitazione

Sezione I
Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata

Art. 281
Procedimento

1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.

2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui e' stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore da' atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.

4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere (1).

5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.

6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.



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(1) Comma così modificato dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.

TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo X
Esdebitazione

Sezione I-bis
Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale
(2)


Art. 281
Procedimento

1. Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. L'istanza del debitore è comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni. (3)

2. Allo stesso modo il tribunale provvede [...] (4) quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui e' stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

3. Ai fini di cui al comma 1, il curatore dà atto, nel rapporto riepilogativo di cui all'articolo 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. (5)

4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni (6). Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.

5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.

6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».
(2) L’art. 42, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito alla parte prima, titolo V, capo X del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo la Sezione I, la seguente: «Sezione I-bis. Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale».
(3) Comma sostituito dall’art. 42, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.».
(4) L’art. 42, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha soppresso al comma 2 le parole: «, su istanza del debitore,».
(5) Comma sostituito dall’art. 42, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore da' atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.».
(6) L’art. 42, comma 4, lettera d) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 4 le parole: «; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni» con le seguenti: «nel termine di trenta giorni».
(*) Le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) (6) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.