Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Disposizioni relative ai gruppi di imprese
Capo IV
Norme comuni
Art. 291
Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo
1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 del codice civile.
2. Il curatore è altresi' legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.
Relazione illustrativa
L’attribuzione al curatore della legittimazione all’esercizio di tutte le azioni di responsabilità contemplate dall’art. 2497 c.c., sia nel caso di apertura di una procedura unitaria che nel caso di apertura di una pluralità di procedure, e l’attribuzione del potere di denuncia di cui all’art. 2409 del medesimo codice (nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale) costituiscono attuazione dei criteri di delega di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), n. 2) e 3), della legge n. 155 del 2017. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO VI
Disposizioni relative ai gruppi di imprese
Capo IV
Norme comuni
Art. 291
Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo
1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 del codice civile. Nel caso di procedura unitaria, ove intenda esercitare l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile il curatore provvede, previamente, a chiedere al tribunale di disporre la separazione delle procedure ai sensi dell'articolo 287, comma 2. (1)
2. Il curatore è altresi' legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.
(1) L’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito al comma 1, dopo il primo periodo, il seguente: «Nel caso di procedura unitaria, ove intenda esercitare l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile il curatore provvede, previamente, a chiedere al tribunale di disporre la separazione delle procedure ai sensi dell'articolo 287, comma 2.». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.