Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Capo II
Competenza
Art. 30
Conflitto positivo di competenza
1. Quando una procedura regolatrice delle crisi o dell'insolvenza è stata aperta da piu' tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.
2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.
Relazione illustrativa
L’articolo 30 si occupa dei conflitti positivi di competenza risolti a favore del tribunale che si è pronunciato per primo.
Il giudice che si è successivamente pronunciato e che intenda contestare la competenza del primo, deve sollevare il regolamento di competenza. Altrimenti, in una linea di continuità con il r.d. n. 267 del 1942, egli trasmetterà gli atti al primo giudice. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO III
Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo II
Competenza
Art. 30
Conflitto positivo di competenza
1. Quando un procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e' stato aperto (2) da piu' tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.
2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.
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(1) L’art. 7 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole «Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza» con le seguenti: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»; la rubrica del titolo III è stata nuovamente sostituita dall’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, con la seguente: «Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
(2) L’art. 9, comma 3, del decreto legislativo
17 giugno 2022 n. 83, ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole
«Quando una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza è stata aperta»
con le seguenti: «Quando un procedimento per l'accesso agli strumenti di
regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è
stato aperto».