Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO VII
Liquidazione coatta amministrativa

Capo II
Procedimento

Art. 307
Poteri del commissario

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa o dell'ente in liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476, settimo comma, 2497 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

2. Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 132 di valore indeterminato o superiore a euro 1032,91 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.



Relazione illustrativa
Il commissario liquidatore, come già previsto dall’art. 206 della l. fall., di cui la presente disposizione rappresenta la riscrittura, può esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione.
Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione di valore indeterminato o superiore a euro 1.032,91 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorità di vigilanza, sentito il comitato di sorveglianza. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO VII
Liquidazione coatta amministrativa

Capo II
Procedimento

Art. 307
Poteri del commissario

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa o dell'ente in liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476, primo, sesto, e ottavo comma, 2497 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione (1).

2. Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 132 di valore indeterminato o superiore a euro 1032,91 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorita' predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.



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(1) Comma così modificato dall'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.