Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO IX
Disposizioni penali
Capo I
Reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale
Disposizioni penali
Capo I
Reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale
Art. 324
Esenzioni dai reati di bancarotta
1. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni computi in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell'articolo 80, nonchè ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101.