Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo I
Disposizioni generali, strumenti di allerta e composizione assistita della crisi

Art. 351
Disposizioni sui compensi dell'OCRI

1. Gli importi spettanti all'OCRI per i costi amministrativi e i compensi dei componenti del collegio sono concordati con il debitore o, in difetto, liquidati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), o da un suo delegato, tenuto conto dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento, sulla base dei seguenti parametri: a) in caso di mancata comparizione del debitore, il compenso minimo del curatore ridotto al cinquanta per cento, di cui la metà all'ufficio del referente e la restante metà suddivisa tra i componenti del collegio; b) per la sola audizione del debitore, il compenso minimo del curatore, di cui un terzo all'ufficio del referente e due terzi da suddividere tra i componenti del collegio; c) per il procedimento di composizione assistita della crisi, i compensi e i rimborsi delle spese previsti dal decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, articoli 14, 15 e 16, in quanto compatibili, avuto riguardo all'attivo e al passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti dall'organismo.

2. Ai costi fissi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento degli OCRI si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993.



Relazione illustrativa
La norma in esame prevede che i compensi spettanti all’organismo di composizione della crisi di impresa per i costi amministrativi e i compensi dei componenti del collegio siano determinati di comune accordo con il debitore.
Se manca l’accordo i compensi sono liquidati dal presidente della sezione specializzata in materia di imprese o da un suo delegato tenuto conto dell’impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento. L’attribuzione del compito di provvedere alla liquidazione del compenso spettante all’OCRI al presidente della sezione specializzata in materia di imprese è conseguenza dell’attribuzione a tale organo del potere di nomina di uno dei componenti del collegio investito del procedimento. Tale attribuzione è espressamente prevista dalla legge delega.
La norma stabilisce anche i parametri di riferimento che sono rapportati al compenso dovuto al curatore nella liquidazione giudiziale e variano in relazione alle specifiche attività svolte nelle diverse fasi del procedimento.
L’ultimo comma, introdotto a seguito di un’osservazione della Commissione Giustizia della Camera, dispone che ai costi fissi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento degli OCRI si provveda mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993. Si è inteso così assicurare le risorse necessarie per rendere possibile il funzionamento degli OCRI, distinguendo in modo chiaro i costi amministrativi (variabili) da quelli fissi (di segreteria) necessari per garantire una copertura minima del servizio sul territorio. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo I
Disposizioni generali (1)

Art. 351
Disposizioni sui compensi dell'OCRI

(articolo abrogato) (2)

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(1) L’art. 41, comma 1 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha così sostituito la rubrica.
(2) Articolo abrogato dall’art. 41, comma 2, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.