Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria
Capo II
Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure
Art. 357
Funzionamento dell'albo
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 1° marzo 2020, sono stabilite, in particolare:
a) le modalità di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356;
b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;
c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
2. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.
Relazione illustrativa
L’articolo in esame prevede che con decreto del Ministro della giustizia siano individuate le modalità di iscrizione all’albo, le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo e le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia. Tali contenuti sono quelli minimi del decreto. L’elencazione, dunque, non ha carattere tassativo. Il testo integrale della Relazione illustrativa
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria
Capo II
Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure
Art. 357
Funzionamento dell'albo
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2020, sono stabilite, in particolare (1):
a) le modalita' di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356;
b) le modalita' di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2 (2);
c) le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
2. Con lo stesso decreto e' stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.
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(1) Capoverso modificato dall'articolo 8, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8.
(2) Lettera così sostituita dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.
TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria
Capo II
Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure
Art. 357
Funzionamento dell'elenco (1)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2020, sono stabilite, in particolare:
a) le modalita' di iscrizione all'elenco (2) di cui all'articolo 356;
b) le modalita' di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo elenco (2) anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;
c) le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
2. Con lo stesso decreto e' stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'elenco (3). Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.
(1) L’art. 50, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica con la seguente: «Funzionamento dell'elenco».
(2) L’art. 50, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito alle lettere a) e b) del comma 1 la parola: «albo» con la seguente: «elenco».
(3) L’art. 50, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 2 la parola: «albo» con la seguente: «elenco».
(*) Le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.