Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo III
Disciplina dei procedimenti

Art. 361
Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche

1. Quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 5, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 359, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 7.



Relazione illustrativa
La disciplina transitoria prevede che, fino alla realizzazione dell’area web riservata prevista dall’art. 378, nelle ipotesi in cui la notificazione telematica non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegua esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell’avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo III
Disciplina dei procedimenti

Art. 361
Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche

1. Quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 6 (1), non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 359, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 8 (2).

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(1) (2) L’art. 43, comma 2, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha sostituito le parole «articolo 40, comma 5» con le seguenti: «articolo 40, comma 6» e le parole «articolo 40, comma 7» con le parole: «articolo 40, comma 8».

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Capo III
Disciplina dei procedimenti


Art. 361
Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche

Articolo abrogato. (1)

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(1) Articolo abrogato dall’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. L'articolo abrogato recitava: «1. Quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 6, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 359, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 8.».
La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.