Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo VII
Abrogazioni

Parte Seconda
Modifiche al Codice Civile

Art. 384
Abrogazioni di disposizioni del codice civile

1. Dalla data dell'entrata in vigore del presente codice, l'articolo 2221 del codice civile è abrogato.



Relazione illustrativa
La norma prevede l’abrogazione, a far tempo dalla entrata in vigore del presente codice, dell’art. 2221 del codice civile, che conteneva l’indicazione degli imprenditori fallibili.
La parte terza del codice reca disposizioni che danno attuazione ai principi di delega contenuti nell’art. 12 della legge 19 ottobre 2017, n.155 in materia di garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.
La delega è attuata anche tenuto conto che la predetta disposizione richiama le modalità e termini di esercizio della delega di cui all’art.1 (per il quale il Governo "cura altresì il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, adottando le opportune disposizioni transitorie"). In attuazione della delega sono previste agli articoli da 385 a 388:
Modifiche dell’art. 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005:
• viene eliminato il riferimento all’art.107 del TUB (ormai superato);
• al fine di apprestare tutela sostanziale all’acquirente per il caso di inadempimento del costruttore all’obbligo legale di rilascio della polizza assicurativa indennitaria decennale, si prevede che la fideiussione garantisca la restituzione delle somme versate (comma 3, lettera b) anche in caso di recesso dal contratto preliminare dell’acquirente che abbia ottenuto da parte del notaio l’attestazione di non aver ricevuto per la data dell’atto di trasferimento della proprietà la polizza assicurativa; poiché la legge delega prevede che la mancanza di assicurazione determini nullità del contratto, qualora il mancato rilascio della polizza sia accertato dal notaio deve essere consentito all’acquirente di recedere dal contratto ricevendo tutela delle proprie ragioni restitutorie relative ai corrispettivi versati; conseguentemente, il comma 7 prevede che la fideiussione perda efficacia solo nel momento in cui il fideiussore riceva dal costruttore o comunque da uno dei contraenti copia dell’atto di trasferimento che contenga menzione degli estremi della polizza decennale e della sua conformità ;
• infine, si affida ad un decreto ministeriale la determinazione del modello standard della fideiussione.
Modifiche dell’art. 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005:
• viene previsto che all’inadempimento dell’obbligo assicurativo consegua la nullità (relativa) del contratto, che può essere fatta valere solo dall’acquirente;
• si demanda ad un decreto ministeriale la determinazione del contenuto e delle caratteristiche della polizza decennale, nonché del relativo modello standard;
• si collega al recesso dell’acquirente in caso di mancato rilascio della polizza assicurativa il diritto di escutere la fideiussione;
• si prevede l’obbligo di menzionare nel contratto di trasferimento gli estremi della polizza decennale conforme al decreto ministeriale.
Modifiche dell’art. 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005:
• si ricollega l’applicazione della normativa modificata alla presentazione del titolo abilitativo o alla sua richiesta successivamente all’entrata in vigore delle modifiche.
Modifiche dell’art. 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005:
• si prevede che i contratti preliminari e quelli comunque diretti al trasferimento non immediato di un immobile da costruire devono essere stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, come espressamente richiesto dalla delega;
• si prevede che il contratto contenga l’attestazione di conformità della fideiussione al modello ministeriale.
Il testo integrale della Relazione illustrativa