Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Strumenti di regolazione della crisi
Capo III
Concordato preventivo
Sezione I
Presupposti e inizio della procedura
Art. 84
Finalità del concordato preventivo
1. Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio.
2. La continuità può essere diretta, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, in caso sia prevista la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente, purchè in funzione della presentazione del ricorso, conferimento dell'azienda in una o piu' società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ed è previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione. In caso di continuità diretta il piano prevede che l'attività d'impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuità indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all'attività aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore.
3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.
4. Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario.
Relazione illustrativa
La disposizione definisce le caratteristiche delle diverse figure di concordato.
Il principale criterio distintivo è rappresentato dalla provenienza delle risorse utilizzate per il soddisfacimento dei creditori: è concordato in continuità aziendale -che è l’opzione che la nuova disciplina della crisi valorizza maggiormente in quanto finalizzata al recupero della capacità dell’impresa di rientrare, ristrutturata e risanata, nel mercato- il concordato che trae i mezzi destinati al soddisfacimento dei creditori in misura rilevante dai proventi che derivano dalla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, mentre è concordato liquidatorio quello che consente il soddisfacimento dei creditori attraverso il ricavato della liquidazione del patrimonio.
Il comma 2 disciplina il contenuto del piano che supporta la domanda di concordato con continuità aziendale e le diverse forme in cui questa può declinarsi, precisando che l’attività deve essere funzionale ad assicurare il ripristino dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa in modo da assicurare che, una volta soddisfatti i creditori, la stessa sia in grado di riposizionarsi adeguatamente nel mercato.
Viene chiarito, al fine di dirimere i dubbi sorti con l’attuale disciplina ed in attuazione di uno specifico principio di delega posto dall’art. 6, comma 1, lettera i), che la continuità deve essere intesa in senso oggettivo e non soggettivo e quindi che ciò che rileva per la qualificazione del concordato e l’individuazione della disciplina ad esso applicabile è che l’attività di impresa possa continuare anche dopo la conclusione della procedura, prescindendo dall’identità dell’imprenditore. Viene perciò fatta rientrare nel concetto di continuità non solo la gestione diretta da parte dell’imprenditore debitore, ma anche i casi in cui la gestione sia operata da un soggetto diverso in conseguenza, a titolo esemplificativo, della cessione al medesimo dell’azienda -ancora in esercizio o di cui sia prevista la riattivazione tempestiva – o della sua concessione in usufrutto oppure in esito alla stipulazione di contratto di affitto, anche se anteriore alla presentazione del ricorso, se ad esso funzionale –condizione necessaria al fine di non incoraggiare condotte opportunistiche- o mediante conferimento dell’azienda in una o più società anche di nuova costituzione. In questi casi, tuttavia, è necessario che l’affittuario, il cessionario e comunque il soggetto, diverso dal debitore, destinato a proseguire l’attività imprenditoriale assuma un preciso impegno in tal senso, garantendo, per almeno un anno dall’omologazione, di mantenere in forza quantomeno la metà della media dei lavoratori impiegati dal debitore nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso nell’azienda o nel ramo d’azienda di cui è prevista la continuazione. In tal modo, si è voluto assicurare l’effettività della dimensione oggettiva della continuità, che costituisce il valore aggiunto in ragione del quale il concordato in continuità è privilegiato rispetto alle proposte meramente liquidatorie.
Aderendo ad una delle osservazioni della Commissione Giustizia della Camera, si è inoltre ritenuto di precisare la durata dell’obbligo di mantenimento della forza lavoro, da un lato limitandola ad un anno, per evitare che la disposizione finisca per avere un effetto disincentivante e, dall’altro, precisando che l’obbligo in capo all’affittuario deve protrarsi anche dopo l’omologazione, sì da prevenire, ancora una volta, condotte opportunistiche.
La disposizione richiede che, sia nel caso di continuità diretta che di continuità indiretta, ma, in questo caso, nei limiti della compatibilità, il piano dia conto della funzionalità della prosecuzione dell’attività ad assicurare il ripristino dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa. E’ evidente infatti che, in caso di continuità indiretta, tale verifica sarà necessaria, ad esempio, in presenza di affitto di azienda, di costituzione di una nuova società controllata dal debitore, in caso di cessione dell’azienda con pagamento rateale del prezzo; se ne potrà invece prescindere quando la cessione preveda il pagamento contestuale alla stipulazione, giacché, in questo caso, l’interesse dei creditori è salvaguardato, di per sé, dall’incasso immediato del corrispettivo. Il comma 3 disciplina l’ipotesi in cui il piano preveda, oltre che alla continuazione dell’azienda o di suoi rami, la dismissione di beni non funzionali alla prosecuzione dell’attività. Si tratta di dismissione che non incide sulla natura del concordato proprio in quanto i beni oggetto di cessione sono quelli non necessari alla continuazione dell’attività ed in quanto i creditori vengono comunque soddisfatti in misura prevalente con il ricavato della prosecuzione dell’attività di impresa. L’intento perseguito dal legislatore delegato è infatti quello di incentivare la conservazione del valore dell’azienda, favorendo la prosecuzione dell’attività d’impresa e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Si è cercato tuttavia di evitare che una prosecuzione solo apparente dell’attività imprenditoriale, ad esempio limitata ad un ramo insignificante dell’azienda, consenta l’aggiramento della previsione secondo la quale il concordato liquidatorio è ammissibile solo ove si avvalga di risorse poste a disposizione da terzi che accrescano sensibilmente le prospettive di realizzo per i creditori e si è voluto, in tale prospettiva, assicurare che i benefici della continuità spettino soltanto se essa sia reale e consenta un significativo incremento delle risorse destinate ai creditori. Per tale motivo, la disposizione pone una presunzione di prevalenza, che, tanto nell’ipotesi di continuità diretta che in caso di continuità indiretta, si considererà sussistente quando, secondo le previsioni del piano, i flussi di cassa attesi dalla continuità per almeno due anni siano generati da un’attività imprenditoriale alla quale siano addetti almeno la metà della media dei lavoratori impiegati dal debitore nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso. Si tratta, in sostanza, di una regola di giudizio: in presenza della previsione descritta, il tribunale dovrà ritenere soddisfatto il requisito della prevalenza senza necessità di procedere al confronto tra flussi derivanti dalla prosecuzione dell’attività imprenditoriale e flussi generati dalla liquidazione di beni.
La norma, infine, al fine di dirimere dubbi interpretativi sorti in relazione al r.d. n.267 del 1942, precisa che tra i proventi della continuità sono ricompresi anche il ricavato della cessione del magazzino e quindi di quanto prodotto dall’impresa, prescindendo dal momento, anteriore o posteriore all’inizio della procedura, in cui tale produzione è stata effettuata.
Lo stesso comma dà una risposta ai contrasti interpretativi sorti in relazione alla disposizione introdotta dall’art. 4 del d.l. 27 giugno 2015 n. 83, a mente del quale "in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore"; l’obbligo viene confermato, con la precisazione che l’utilità può essere anche rappresentata anche dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa, con ciò consentendosi di soddisfare i creditori non con denaro od altri beni ma con vantaggi certi ed economicamente valutabili.
Con il comma 4, in attuazione dell’art. 6, comma 1, lettera a) della legge delega, si precisano le condizioni alle quali è ammissibile una domanda di concordato esclusivamente liquidatorio, la cui sopravvivenza nel sistema -a fronte dell’alternativa, in genere meno costosa, costituita dalla liquidazione giudiziale- risulta giustificata solo nel caso in cui ai creditori vengano messe a disposizione risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore. In particolare, tali risorse aggiuntive devono incrementare la misura del soddisfacimento dei creditori, rispetto a quanto essi potrebbero conseguire dalla liquidazione giudiziale del patrimonio del debitore, di almeno il dieci per cento. In continuità con la disciplina previgente, nel concordato liquidatorio il soddisfacimento non deve comunque essere inferiore al venti per cento dell’ammontare complessivo del debito chirografario. Il testo integrale della Relazione illustrativa
Strumenti di regolazione della crisi
Capo III
Concordato preventivo
Sezione I
Presupposti e inizio della procedura
Art. 84
Finalita' del concordato preventivo
1. Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuita' aziendale o la liquidazione del patrimonio.
2. La continuita' puo' essere diretta, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se e' prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attivita' da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o piu' societa', anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purche' in funzione della presentazione del ricorso, ed e' previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la meta' della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione. In caso di continuita' diretta il piano prevede che l'attivita' d'impresa e' funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuita' indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all'attivita' aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore (1).
3. Nel concordato in continuita' aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale diretta o indiretta [...]. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuita' per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attivita' d'impresa alla quale sono addetti almeno la meta' della media dei lavoratori in forza nei due esercizi antecedenti il [...] deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilita' specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilita' puo' anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa (2).
4. Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non puo' essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario.
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(1) Comma così sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 con effetto dal 1° settembre 2021.
(2) Comma così sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 con effetto dal 1° settembre 2021.
Strumenti di regolazione della crisi
Capo III
Concordato preventivo
Sezione I
Finalità e contenuti del concordato preventivo (1)
Art. 84
Finalita' del concordato preventivo e tipologie di piano (2)
1. L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, puo' proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuita' aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attivita' ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o societa' da questi partecipate. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 296.
2. La continuita' aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuita' aziendale puo' essere diretta, con prosecuzione dell'attivita' d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se e' prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attivita' da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o piu' societa', anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purche' in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.
3. Nel concordato in continuita' aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilita' specificamente individuata ed economicamente valutabile, che puo' consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.
4. Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purche' sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.
5. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purche' in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito e' trattata come credito chirografario.
6. Nel concordato in continuita' aziendale il valore di liquidazione e' distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione e' sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e piu' favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.
7. I crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile sono soddisfatti, nel concordato in continuita' aziendale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente il valore di liquidazione. La proposta e il piano assicurano altresi' il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2116, primo comma, del codice civile.
8. Quando il piano prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia gia' individuato, il tribunale nomina un liquidatore che, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerita' nel rispetto dei principi di pubblicita' e trasparenza. Si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.
9. Quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 91, comma 1.
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(1) L’art. 19, comma 1, del decreto
legislativo 17 giugno 2022 n. 83, ha così sostituito il nome della rubrica.
(2) Articolo sostituito dall’art. 19, comma
2, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo III
Concordato preventivo
Sezione I
Finalità e contenuti del concordato preventivo
Art. 84
Finalita' del concordato preventivo e tipologie di piano
1. L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, puo' proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuita' aziendale, la liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, (2) l'attribuzione delle attivita' ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o societa' da questi partecipate. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 296.
2. La continuita' aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuita' aziendale puo' essere diretta, con prosecuzione dell'attivita' d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se e' prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attivita' da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o piu' societa', anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purche' in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.
3. Nel concordato in continuita' aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilita' specificamente individuata ed economicamente valutabile, che puo' consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.
4. Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purche' sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.
5. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purche' in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito e' trattata come credito chirografario.
6. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma. (3)
7. I crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile sono soddisfatti, nel concordato in continuita' aziendale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), (4) e sul valore eccedente il valore di liquidazione. La proposta e il piano assicurano altresi' il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2116, primo comma, del codice civile.
8. [...] (5)
9. [...] (6)
(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 21, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha aggiunto al comma 1, dopo le parole: «la liquidazione del patrimonio,» le seguenti: «anche con cessione dei beni,».
(3) Comma sostituito dall’art. 21, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «6. Nel concordato in continuita' aziendale il valore di liquidazione e' distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione e' sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e piu' favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.».
(4) L’art. 21, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha aggiunto al comma 7, dopo le parole: «sul valore di liquidazione» le seguenti: «di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c),».
(5) Comma abrogato dall’art. 21, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma abrogato recitava: «8. Quando il piano prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia gia' individuato, il tribunale nomina un liquidatore che, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerita' nel rispetto dei principi di pubblicita' e trasparenza. Si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.».
(6) Comma abrogato dall’art. 21, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma abrogato recitava: «9. Quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 91, comma 1.».
(*) Le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) (6) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.