Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione III
Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo

Art. 94-bis

Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuita' aziendale (1)


1. I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuita' aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'articolo 47 e della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuita' aziendale. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attivita' del debitore.».

2. All'articolo 100, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «della retribuzione dovuta per la mensilita' antecedente» sono sostituite dalle seguenti: «delle retribuzioni dovute per le mensilita' antecedenti.

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(1) Articolo inserito dall’art. 21, comma 1 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.

TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo III
Concordato preventivo

Sezione III
Effetti del concordato preventivo (2)


Art. 94-bis
Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuita' aziendale

1. I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuita' aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'articolo 47 oppure della richiesta o della concessione (3) delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuita' aziendale. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attivita' del debitore.».

2. All'articolo 100, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «della retribuzione dovuta per la mensilita' antecedente» sono sostituite dalle seguenti: «delle retribuzioni dovute per le mensilita' antecedenti.

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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 23, comma 10 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica della sezione III (Titolo IV, Capo III) con la seguente: «Effetti del concordato preventivo».
(3) L’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 1 le parole: «all'articolo 47 e della concessione» con le seguenti; «all'articolo 47 oppure della richiesta o della concessione.
(*) Le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.