Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione III
Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo

Art. 96
Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo

1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, le disposizioni degli articoli 145, nonchè da 153 a 162.



Relazione illustrativa
La norma, in continuità con l’art. 169 del r.d. n. 267 del 1942, estende al concordato preventivo alcune disposizioni dettate dalla disciplina della liquidazione giudiziale. S tratta dell’art. 145, che prevede l’inopponibilità ai creditori della formalità eseguite dopo la presentazione della domanda di accesso alla procedura e degli articoli da 153 a 162 che disciplinano gli effetti per i creditori dell’apertura della procedura concorsuale. Il testo integrale della Relazione illustrativa

TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo III
Concordato preventivo

Sezione III
Effetti del concordato preventivo (2)


Art. 96
Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo

1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3 (3), le disposizioni degli articoli 145, nonchè da 153 a 162.

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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 23, comma 10 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica della sezione III (Titolo IV, Capo III) con la seguente: «Effetti del concordato preventivo».
(3) L’art. 23, comma 4 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito al comma 1, dopo le parole: «concordato preventivo» le seguenti: «unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3».
(*) Le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.