Legge Fallimentare e Massimario
Capo IX - Della riabilitazione civile
Art. 144
Procedimento di riabilitazione
I. L'istanza di riabilitazione è pubblicata mediante affissione alla porta esterna del tribunale. Il tribunale può ordinare altre forme di pubblicità.
II. Chiunque intende opporsi alla riabilitazione può depositare in cancelleria, nel termine di trenta giorni dall'affissione, le sue deduzioni.
III. Decorso tale termine, il tribunale provvede accordando o negando la riabilitazione.
IV. Contro la sentenza è ammesso reclamo alla Corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio entro quindici giorni dall'affissione, da parte del debitore istante o dei suoi eredi, degli opponenti e del pubblico ministero. (1)
(1) La C. cost. con sentenza 15 luglio 2004, n. 224 ha dich. l'illeg. cost. del comma ove prevede che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede sull'istanza di riabilitazione decorra dalla affissione della sentenza stessa anziché dalla sua comunicazione.
Capo IX - Della esdebitazione
Art. 144
Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti (1)
I. Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l’esdebitazione opera per la sola eccedenza rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso.
(1) Articolo sostituito dall’art. 128 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Capo IX - Della esdebitazione
Art. 144
Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti
I. Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l’esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. (1) (2) (3)
(CCII)
(1) Comma modficato dall’art. 10 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. Le disposizioni del presente capo IX “della esdebitazione” si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data del 16 luglio 2006 (art. 19 D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169). Si riporta il testo dell’art. 19 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, il quale detta una particolare disciplina transitoria in materia di esdebitazione: «Art. 19 Disciplina transitoria in materia di esdebitazione. 1.Le disposizioni di cui al Capo IX “della esdebitazione” del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. 2.Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data.»