Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO III - Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
Capo II - Degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo
I. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. (CCII)
II. Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento
l'impresa ammessa al concordato preventivo. (1)