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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO II - Del fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento

Art. 18

Reclamo (1)

I. Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni. (CCII)

II. Il ricorso deve contenere:    

1) l'indicazione della corte d’appello competente;  (CCII)

2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d’appello;  (CCII)

3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione, con le relative conclusioni; (CCII)

4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

III. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma. (CCII)

IV. Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile (CCII)

V. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. (CCII)

VI. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. (CCII)

VII. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d’appello. (CCII)

VIII. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. (CCII)

IX. L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste. (CCII)

X. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente. (CCII)

XI. La corte provvede sul ricorso con sentenza. (CCII)

XII. La sentenza che revoca il fallimento è notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17. (CCII)

XIII. La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria. (CCII)

XIV. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione. (CCII)

XV. Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. (CCII)

XVI. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 26. (CCII)

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(1) Articolo sostituito dall’art. 2 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).