Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO IV - Dell'amministrazione controllata

Art. 188
Ammissione alla procedura

I. Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge e se ritiene il debitore meritevole del beneficio, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento:

1) delega un giudice alla procedura;

2) ordina la convocazione dei creditori non oltre i trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione del provvedimento stesso ai creditori;

3) nomina il commissario giudiziale secondo le disposizioni degli artt. 27, 28 e 29;

4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.

II. Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166 e per la durata della procedura produce gli effetti stabiliti dagli artt. 167 e 168.

III. Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 164, 165, 170 a 173.

TITOLO IV - Dell'amministrazione controllata (1)

Art. 188
Ammissione alla procedura (1)



(abrogato)




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(1) Articolo abrogato, con effetto dal 16 luglio 2006, unitamente all'intero titolo quarto, dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il quale ha altresì soppresso tutti i riferimenti alla amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.