Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento

Art. 19
Sentenza nel giudizio di opposizione e gravami

I. La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se questi non è opponente, e deve essere pubblicata, comunicata, affissa ed iscritta a norma dell'art. 17.

II. La sentenza che rigetta l'opposizione è notificata all'opponente.

III. In entrambi i casi il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.

IV. Alla sentenza d'appello si applicano le disposizioni del primo e secondo comma.

TITOLO II - Del fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento

Art. 19
Sospensione della liquidazione dell’attivo (1)

I. Proposto l’appello, il collegio, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell’attivo.

II. Se è proposto ricorso per cassazione i provvedimenti di cui al primo comma o la loro revoca sono chiesti alla Corte di appello.

III. L’istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 17 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
TITOLO II - Del fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento

Art. 19
Sospensione della liquidazione dell’attivo

I. Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell’attivo. (1) (CCII)

[II. Se è proposto ricorso per cassazione i provvedimenti di cui al primo comma o la loro revoca sono chiesti alla Corte di appello.] (2)

III. L’istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore. (CCII)

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(1) Comma modificato dall’art. 2 del D. Lgs.12 settembre 2007, n. 169. La modifica ha effetto dal 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

(2) Comma abrogato dall’art. 2 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica ha effetto dal 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).