Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO V - Della liquidazione coatta amministrativa
I. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni. (1) (CCII)
II. Analoga comunicazione รจ fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa. (CCII)
III. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze. (2) (CCII)
IV. Tutte le
successive comunicazioni sono effettuate dal commissario
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del
primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione,
ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al
destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si
applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il
commissario liquidatore. (3)
(CCII)