Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo II - Dei reati commessi da persone diverse dal fallito
I. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103. (CCII)